(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0308/Pres. del 15 ottobre 2002 con il quale e' stato approvato il «Regolamento per la ripartizione per l'anno 2002 del Fondo sociale regionale di cui all'Art. 4, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4»; Visto in particolare l'Art. 3, comma 3, lettera a) punto 1 - nel quale, per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, viene fissato in euro 619,75 mensili l'intervento massimo regionale pro-capite per sostenere i costi relativi all'accoglimento residenziale di «minori stranieri non accompagnati»; Rilevata l'opportunita', per sostenere i costi relativi all'accoglimento residenziale di «minori stranieri non accompagnati», di aumentare, alla luce delle risorse disponibili, l'intervento massimo regionale mensile pro-capite in euro 870,00; Ritenuto di provvedervi mediante la modifica dell'Art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0308/Pres./2002; Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 4199 del 6 dicembre 2002; Decreta: E' approvata la modifica dell'Art. 3, comma 3, lettera a), - punto 1, del «Regolamento per la ripartizione per l'anno 2002 del fondo sociale regionale di cui alla legge regionale n. 4/1999, come da ultimo modificata dall'Art. 4, comma 52, della legge regionale n. 4/2001», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0308/Pres. del 15 ottobre 2002, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione come modifica a Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 10 dicembre 2002 TONDO